Art. 1.

      1. I comuni nei cui territori sono localizzati edifici di culto delle confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato istituiscono un osservatorio permanente che verifica la trasparenza, la provenienza e le finalità dei contributi destinati alla costruzione e alla gestione degli stessi.
      2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da rappresentanti della comunità religiosa interessata e da rappresentanti degli enti locali, nominati rispettivamente dalla comunità religiosa medesima e, con tutela delle minoranze, dal sindaco del comune dove deve essere costruito l'edificio di culto, nonché da un rappresentante del prefetto.